Referendum - Voto domiciliare per gli elettori in quarantena o isolamento per Covid 19

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Tra il 10 e il 15 settembre l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto la domanda con una serie di documenti

Data:

20 agosto 2020

Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19
Adempimenti e termini (articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

 

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà del!' elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

Ultimo aggiornamento: 16/06/2025, 17:48