C’è tempo fino al 15 gennaio 2027 per presentare la documentazione relativa alle spese sostenute nel 2026 nell’ambito dell’Indennità regionale fibromialgia.
L'Assessore ai Servizi sociali, Giulia Murgia, invita i beneficiari del sostegno economico a rispettare la scadenza e a trasmettere tutta la documentazione necessaria con un unico invio.
La documentazione può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30. In alternativa, è possibile inviarla tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it.
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute nel corso del 2026, purché non siano state coperte dal Servizio sanitario regionale. Tra quelle riconosciute figurano i servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona, gli interventi educativi e socioassistenziali, le attività fisiche adattate, i trattamenti riabilitativi e fisioterapici, le cure termali e altri trattamenti su indicazione medica. Possono essere rendicontate anche le spese per farmaci prescritti e farmaci da banco non garantiti dal servizio pubblico, integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici e omeopatici, ausili e dispositivi utili alla gestione della patologia, visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia. Sono inoltre ammesse, alle condizioni previste, le prestazioni di medicina complementare e integrata, come l’agopuntura e la fitoterapia, nonché altre spese sanitarie e sociosanitarie connesse al trattamento della patologia. È riconosciuto anche il costo dei servizi di consulenza e assistenza amministrativa per la predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione, fino a un massimo di 80 euro.
Questo l’elenco completo:
a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
d) spese per l’acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio sanitario regionale;
e) spese per l’acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
f) spese per l’acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell’ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente documentate;
j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.
La mancata erogazione di una prestazione da parte del Servizio sanitario regionale può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicando la prestazione richiesta e le ragioni per cui non è stato possibile usufruirne attraverso il sistema pubblico.
Il Comune ricorda, infine, che saranno rimborsabili esclusivamente le spese riferite al beneficiario dell’indennità e documentate con il suo codice fiscale. È quindi importante verificare la completezza della documentazione prima dell’invio entro il 15 gennaio 2027.