Esercizio del diritto di voto per gli elettori fisicamente impediti

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Possono votare con l'assistenza di una persona liberamente scelta i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità

Data:

04 marzo 2026

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare il diritto elettorale con l'assistenza in cabina di una persona liberamente scelta, purché iscritta nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica, il quale dovrà esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto il compito.

Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.

A tale scopo, gli elettori interessati dovranno esibire al Presidente del seggio un certificato medico, rilasciato esclusivamente da funzionari medici designati dall’ASL, attestante che l’infermità fisica impedisce l’espressione del voto senza l’aiuto di altro elettore.

Qualora l'impedimento fisico sia permanente, l'elettore può chiedere al Comune di iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale tramite l'apposizione del timbro AVD (Diritto Voto Assistito).

La richiesta, di cui si allega il modulo, dovrà essere corredata da:

  • documento di identità
  • certificato medico attestante l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto rilasciato da funzionari medici designati dall'ASL
Voto assistito
Voto assistito

Ultimo aggiornamento: 04/03/2026, 09:24