TARES 2013 - Riduzioni e agevolazioni

Il nuovo regolamento comunale sulla TARES approvato per il 2013, prevede riduzioni e agevolazioni per diverse casistiche, sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche come qui di seguito riportate

Data:
20 gennaio 2014

Il nuovo regolamento comunale sulla TARES approvato per il 2013, prevede riduzioni e agevolazioni per diverse casistiche, sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche come qui di seguito riportate:

Utenze domestriche:

1. Diminuzione del numero di componenti nucleo familiari nel caso di :

  • servizio di volontariato,
  • attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza,
  • nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari
    le suddette fattispecie devono riguardare un periodo non inferiore a 120 giorni, in tale caso la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. (art. 16)

2. Riduzioni pari al 30% per :

  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 183 giorni all'anno, all'estero e non siano locate;
  • utenze domestiche occupate da nuclei familiari composti da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima;
  • locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3.
  • soggetto che si trovi in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di € 7.500,00.

3. Riduzioni pari al 20% per :

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare e che non siano locate;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;

4. Riduzioni per zone dove non arriva la raccolta:

  • Il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza inferiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento o isole ecologiche, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.(art.24)

Utenze non domestiche :

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale (che risulti dalla licenza) o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. (art. 23).

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al:

  • 60% della tariffa dovuta dall’utenza, se il contribuente avvia al recupero il 100% dei rifiuti;
  • 30 % della tariffa dovuta dall’utenza, se il contribuente avvia al recupero il 50% dei rifiuti;
  • 15 % della tariffa dovuta dall’utenza, se il contribuente avvia al recupero il 30% dei rifiuti;
  • Se l’utenza recupera al di sotto del 30% avrà la tariffa ridotta del 5%. (art.24).

3. Riduzioni per zone dove non arriva la raccolta:

  • Il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza inferiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento o isole ecologiche, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.


4. Esclusione di parte della superficie per locali in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA’ ABBATTIMENTO DEL

  • TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE 30 %
  • FALEGNAMERIE 30 %
  • AUTOCARROZZERIE 30 %
  • AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 30 %
  • GOMMISTI 20 %
  • AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 20 %
  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20 %
  • LAVANDERIE E TINTORIE 20 %
  • VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 10 %
  • STUDI FOTOGRAFICI 20 %
  • OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 30 %
  • MACELLERIE E PESCHERIE 30 %
  • LABORATORI INTERNI ALLE PASTICCERIE 10 %
  • AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) 15 %


Tale riduzioni e agevolazioni verranno concesse dietro presentazione all’ufficio tributi di apposita domanda, allegando i documenti richiesti nel modulo dell’istanza.
Le riduzioni, se spettanti, verranno applicate per l’intero anno 2013 ma dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2014 (art. 31), al fine di procedere al relativo discarico e rettificare il conguaglio già inviato e in scadenza al 16 febbraio 2014.

I moduli sono a disposizione su questo sito e presso l’ufficio tributi.

TARES 2013 - Riduzioni e agevolazioni
TARES 2013 - Riduzioni e agevolazioni  

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Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:33