Salute - Un'ordinanza per il divieto della coltivazione delle fave

ORDINANZA N. 260/09 DEL 01 Dicembre 2009 Località: territorio comunale Validità: PERMANENTE DIVIETO COLTIVAZIONE FAVE E ADOZIONE IDONEE MISURE PREVENTIVE PER LA VENDITA IL SINDACO

Data:
21 dicembre 2009

ORDINANZA N. 260/09 DEL 01 Dicembre 2009
Località: territorio comunale Validità: PERMANENTE

DIVIETO COLTIVAZIONE FAVE E ADOZIONE IDONEE
MISURE PREVENTIVE PER LA VENDITA

IL SINDACO

Constatato che in Sardegna la percentuale dei fabici è altissima (fino al 25% in certe zone delle province di Cagliari e Oristano) e nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo, a seguito della carenza dell’enzima G6PD (c.d. favismo);
Rilevato che l’ingestione, il contatto o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche, tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto dal deficit di G6PD;
Considerato che la coltivazione di fave in prossimità dei luoghi che tali soggetti frequentano ((case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc.) nonchè la percezione dell’odore, che può avvenire anche presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali, mercati coperti e scoperti e sulla pubblica via, costituisce occasione di nocumento per la salute degli stessi;
Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli, vietando la coltivazione d fave;
Visto l’ art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978
Visto l’art.54 D. Lg.vo 267 del 18.08.200


O R D I N A


1) E’ fatto divieto a chiunque di avere piantagioni di fave all’interno dell’abitato del capoluogo, delle frazioni e ad una distanza, ricadenti nel raggio di 300 mt. dalle abitazioni, scuole e luoghi di culto frequentati dalle persone affette da carenza dell’enzima G6PD. Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sopra indicate, dovranno essere immediatamente eliminate e comunque non oltre giorni due dalla data di pubblicazione.
2) L’esposizione e la vendita di fave fresche deve avvenire mediante ricorso al preconfezionamento in contenitori chiusi.
3) E’ vietata l’introduzione a qualsiasi titolo, di fave, anche preconfezionate all’interno di: Ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, regionali, provinciali, comunali, stadi, uffici postali e luoghi di culto.
4) E’ fatto obbligo per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa (compresi sia, pubblici esercizi che ristoranti) sia su aree pubbliche che private, di apporre avvisi ai soggetti a rischio di crisi emolitica da favismo, che sono esposte e in vendita, fave fresche.


AVVERTE


La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni;
Ai trasgressori ,saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art.7/bis del D.L.vo 267/200 sotto l’osservanza delle procedure previste dalla L.689/81;
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà riccorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (D.P.R. n°1034/71), oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni potrà porre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71).


DEMANDA


Agli Agenti di Polizia Municipale e le forze dell’ordine la vigilanza, sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

 

IL SINDACO
Dr.ssa Angela Nonnis

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:32