Ridefiniti i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI

Le aree edificabili del Comune di Oristano avranno dei valori di riferimento ai fini del pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili.Lo studio e l’elaborazione dei valori medi di riferimento per le aree è stata effettuata dal Servizio urbanistica del Comune di Oristano

Data:
23 maggio 2011

Le aree edificabili del Comune di Oristano avranno dei valori di riferimento ai fini del pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili.

Lo studio e l’elaborazione dei valori medi di riferimento per le aree è stata effettuata dal Servizio urbanistica del Comune di Oristano attraverso un progetto che, con la definizione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’ICI, colma una grave lacuna nell'ambito della fiscalità comunale di Oristano. Il Comune, infatti, fino ad oggi era sprovvisto di un sistema di valorizzazione delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. Questo da una parte non dava certezze ai cittadini che volevano pagare correttamente l’imposta e nel contempo rendeva estremamente aleatorio il tentativo di combattere l’evasione e l’elusione del tributo.

Con l’approvazione e l’entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Comunale è stato possibile individuare una griglia di valori soglia che consentiranno all’Amministrazione di dotarsi di uno strumento efficace per realizzare una fiscalità più equa.

Per giungere a questo risultato l’Amministrazione Comunale ha avviato il confronto con gli Ordini professionali, le associazioni di categoria, le associazioni degli inquilini e dei consumatori giungendo a una definizione condivisa ed equa dei valori di riferimento.

È prevedibile che lo strumento fiscale consenta di incrementare il gettito complessivo dell’ICI, che potrà poi essere rimodulato a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Dal punto di vista tecnico è utile ricordare che per area fabbricabile “si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità”. La legge (l’art. 5 del D.Lgs n. 504 dd. 30/12/1992) prevede che per le aree fabbricabili il valore sia costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I comuni (come prescrive l’art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997), hanno la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili ed in particolare possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
Tutte le attività di gestione sono supportate da un sistema informativo territoriale che, attraverso le tecnologie GIS e l’incrocio con le diverse banche dati comunali e del Catasto, può monitorare con una migliore efficienza rispetto al passato le aree soggette all’ICI.

Ridefiniti i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI
Ridefiniti i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI  

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Ultimo aggiornamento

29/03/2022, 18:19