Marine Oristanesi - La Tharros Yachting è socio come attesta il Registro delle imprese
Lo precisa l’Avvocato Carlo Ibba che ha assistito il Comune nella controversia sulla validità della trascrizione della cessione delle quote delle Marine Oristanesi
Data:
07 giugno 2021
“Per il codice civile e per la Corte di Cassazione di fronte alla società è socio chi è iscritto come tale nel registro delle imprese: vale a dire, per l'86% di cui si parla, la società Tharros Yachting”.
Lo precisa l’Avvocato Carlo Ibba che, insieme al legale dell’ente Gianna Caccavale, di fronte al Giudice del Registro delle Imprese, ha assistito il Comune di Oristano nella controversia relativa alla validità della trascrizione della cessione delle quote che il Comune deteneva nella società Marine Oristanesi.
“Per conto del Comune di Oristano, già proprietario di una quota pari all'86% del capitale della società Marine Oristanesi, in relazione alle dichiarazioni del dott. Costantino Porcu, ex Presidente della società, apparse sulla stampa nei giorni scorsi, preciso quanto segue – scrive l’Avvocato Ibba in una nota inviata al Sindaco di Oristano Andrea Lutzu -. Le affermazioni del dott. Porcu sono assolutamente infondate e prive di ogni riscontro nella realtà giuridica e fattuale. Su un solo punto tali affermazioni colgono nel segno. È vero infatti che il provvedimento del Tribunale di Oristano del 29 marzo scorso (che ha ordinato la cancellazione dal registro delle imprese dell'atto di vendita della citata quota stipulato dall'ex Presidente a favore del Circolo Nautico, ferma restando l'iscrizione dell'atto di vendita stipulato dal Comune a favore di Tharros Yachting) e quello recentissimo del Conservatore del registro (che ha iscritto nel registro delle imprese l'entrata in carica del nuovo Consiglio di amministrazione e, di conseguenza, la cessazione del precedente Co nsigli o, presieduto da l dott. Porcu) non erano volti a stabilire e non hanno stabilito chi è il proprietario della quota di Marine Oristanesi già appartenuta al Comune. Conseguentemente, chi è interessato a stabilirlo dovrà proporre un giudizio in sede contenziosa presso il Tribuna le delle imprese. L'ex Presidente tuttavia trascura del tutto che i due citati provvedimenti hanno individuato, rispettivamente, chi è legittimato a esercitare i diritti di socio e qual è il Consiglio di amministrazione legittimato a operare con i terzi”.
L’Avvocato Ibba scrive ancora che “Per il codice civile e per la Corte di Cassazione, infatti, di fronte alla società è socio chi è iscritto come tale nel registro delle imprese: vale a dire, per l'86% di cui si parla, la società Tharros Yachting. Per il codice civile, ancora, di fronte ai terzi sono amministratori coloro che sono iscritti come tali nel registro delle imprese: vale a dire, nel caso nostro, quelli nominati da Tharros Yachting, socio di maggioranza”.
L’Avvocato Ibba conclude precisando che “a rischiare conseguenze risarcitorie e di altro genere, dunque, è solo chi con i suoi comportamenti si frappone al legittimo esercizio dei diritti di socio da parte di Tharros Yachting e al legittimo esercizio delle prerogative proprie degli amministratori in carica, nominati da Tharros Yachting (ossia, prima di tutti, l'ex Presidente di Marine oristanesi)”.
Ultimo aggiornamento
23/03/2022, 09:35
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