Le regole per l'accesso a parchi, giardini e mercati su aree pubbliche
Giochi chiusi, utilizzo delle mascherine, rispetto delle distanze
Data:
20 maggio 2020
Il Sindaco Andrea Lutzu ha firmato un’ordinanza con la quale disciplina l’accesso ai parchi pubblici e ai mercati su aree pubbliche di Oristano.
Al fine di garantire le maggiori condizioni di sicurezza, l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, dell’utilizzo della mascherina per tutti i cittadini di età superiore ai 3 anni e al divieto, fino al 3 giugno, di utilizzare le aree attrezzate per i giochi dei bambini.
Per le stesse motivazioni, l’accesso ai mercati su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) è consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È vietata ogni forma di assembramento di persone e dovranno essere indossati idonei dispositivi di protezione personale (mascherine) in conformità alle disposizioni nazionali per la tutela della salute pubblica.
In una ordinanza dirgenziale, invece, vengono repcisate le regole da osservare nei mercati.
Mercato all'aperto di piazza Abis
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina durante le operazioni di acquisto;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai posteggi potrà avvenire massimo due clienti per volta in caso di posteggi con lunghezza del fronte di 6 metri lineari e di tre clienti per volta in caso di posteggi con fronte di 8 metri lineari sempre che il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni posteggio dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni posteggio devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
5) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
6) è fatto divieto di vendita di beni usati (abbigliamento e calzature).
Mercato civico di via Costa
Si ritiene di limitare l’accesso ad un massimo di tre persone per ogni banco di vendita aperto. Potranno accedere contemporaneamente al mercato 15 clienti.
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del mercato;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai box potrà avvenire massimo due clienti sempre che il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni box dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni box devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
Mercato civico di via Cimarosa
Si ritiene di limitare l’accesso ad un massimo di 1,5 persone per ogni banco di vendita aperto. Quindi potranno accedere contemporaneamente al mercato 27 clienti.
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del mercato;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai box potrà avvenire massimo due clienti sempreché il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni box dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni box devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico
Posteggi isolati e piccole aree mercatali
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina durante le operazioni di acquisto;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai posteggi potrà avvenire massimo due clienti per volta sempreché il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni posteggio dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni posteggio devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
5) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
6) è fatto divieto di vendita di beni usati (abbigliamento e calzature).
Allegati
Ultimo aggiornamento
23/03/2022, 09:35
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