Chiusura dei negozi a Pasqua e Pasquetta
Firmata l’ordinanza che conferma le misure in vigore a Oristano compresa la chiusura domenicale, per Pasqua e Pasquetta degli esercizi commerciali
Data:
03 aprile 2020
Il Sindaco Andrea Lutzu ha firmato le ordinanze che confermano le misure in vigore a Oristano e adottate con la precedente ordinanza del 21 marzo, compresa la chiusura degli esercizi commerciali anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.
“Le restrizioni, che sono valide sino al 13 aprile, sono necessarie perché non solo non sono diminuite le motivazioni che le avevano determinate, ma si sono rafforzate considerando che i casi a Oristano sono in aumento - spiega il Sindaco Andrea Lutzu -. Dal 21 marzo la situazione si è ulteriormente aggravata con un grande aumento dei casi di contagio da Covid-19 che sono, ad oggi, aumentati di oltre il 100% sull’intero territorio comunale. Quindi non possiamo abbassare la guardia. La regola è sempre la stessa: restare a casa e uscire solo per motivi realmente importanti”.
L’ordinanza obbliga i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora.
Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
a. spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
b. nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale; solo per un breve periodo di tempo e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e senza creare assembramenti.
Conferma anche della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto) negli esercizi solitamente autorizzati.
L’ordinanza stabilisce la chiusura per le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, edicole e distributori di carburante.
Sono compresi in questa misura:
- Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegati
Ultimo aggiornamento
23/03/2022, 09:35
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