IMU 2022 - Versamento dell'acconto
Il 16 giugno 2022 scade il termine per l’acconto IMU. Il saldo dovrà essere corrisposto dal 1° al 16 dicembre 2022. Per il pagamento in unica soluzione scadenza il 16 giugno
Il 16 giugno 2022 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2022. Il saldo dovrà essere corrisposto dal 1° al 16 dicembre 2022. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2022
Le aliquote IMU 2022 sono rimaste invariate rispetto alle aliquote del 2021 e sono le stesse approvate dal Consiglio Comunale con delibera n-. 61 del 28/07/2020.
Tipologia aliquote (Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2020)
- Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (si applica inoltre la detrazione di € 200,00) - 5,5 ‰
- Aliquota agevolata - alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari - 5,5 ‰
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1 ‰
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - esenti
- Terreni agricoli non esenti - 8,6 ‰
- Aliquota Immobili di categoria catastale D (esclusi i D10 ad uso strumentale delle attività agricole). Dal 2020 versano l’imposta allo Stato applicando l’aliquota del 7,6‰ e dell’1,5 ‰ al Comune - 9,1 ‰
- Aliquota di base - 10,10 ‰
- Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale vigente. Il calcolo dell’imposta viene fatta applicando l’aliquota alla base imponibile ridotta secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 201/2011 - 6,1 ‰
- Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica, e con contratto stipulato in forma scritta e regolarmente registrato - 8,6 ‰
- Aliquota agevolata per le unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, L.431/1998, a nuclei familiari residenti, a studenti universitari, e per esigenze lavorative. Ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011, comma 6 bis, l’imposta, determinata con le aliquote stabilite dal Comune, deve essere ridotta del 25% - 3 ‰
- Aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali - 3 ‰
- Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni) - 9,1 ‰
- Aliquota per gli immobili a disposizione (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente) - 10,6 ‰
- Aliquota Aree edificabili - 9,6 ‰
IMU 2022, AGEVOLAZIONI E ESENZIONI
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
I pensionati residenti all’estero, con pensione in convenzione internazionale, versano il 37,5% dell’imposta (calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 10,10 per mille). La riduzione opera con riferimento ad un unico immobile adibito ad abitazione, posseduto in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locato ovvero non concesso in comodato d’uso, a condizione che il soggetto passivo di imposta sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- b) essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. La presente riduzione si applica ad una sola unità immobiliare.
CONIUGI RESIDENTI IN ABITAZIONI DIVERSE
Dal 1 gennaio 2022, i coniugi che hanno stabilito la residenza in abitazioni diverse (sia nel Comune di Oristano o in comuni diversi), devono scegliere quale abitazione non deve pagare l’IMU e lo devono comunicare al Comune con la dichiarazione IMU:
o Compilazione campo 15 “Esenzione”
o “Annotazioni”: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera
b), della legge n. 160 del 2019”
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2022
Si fa presente che non è dovuta l’IMU 2022 relativa a:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si rammenta che tale tipologia di immobili era esente anche per l’anno di imposta 2021 (art. 78, c. 1, lett. d) e c. 3 D.L. n. 104/2020);
- cosiddetti “beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, c. 751, L n. 160/2019)
Si ricorda, che i soggetti che usufruiscono delle citate esenzioni sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2023, di apposita dichiarazione IMU nella quale devono essere indicati i dati catastali completi dell’immobile o degli immobili per i quali si è usufruito dell’esenzione, il periodo di esenzione (barrando anche l’apposita casella), la partita IVA e il codice ATECO dell’attività svolta (entrambi da riportare nel campo annotazioni).
CALCOLO IMU 2022
Per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta in acconto è possibile utilizzare il programma disponibile al link calcolo IMU 2022
Formati disponibili: PDF
giu/22
Data pubblicazione
giu/22
Data scadenza
Ultimo aggiornamento
01/06/2023, 16:32
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