Cambio di residenza

Dal 9 maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)

Cos'è

Per fare il cambio di residenza i cittadini devono presentare istanza di mutazione anagrafica secondo uno dei seguenti canali:

  • presentare la dichiarazioni anagrafica compilando i moduli allegati, (conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno) e consegnandoli all’ufficio protocollo;
  • trasmettendo il modulo cartaceo per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata);
  • scansionando il modulo e trasmettendolo via pec all’indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it o via posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.oristano.it
  • collegandosi al sito del Ministero dell’Interno https://www.anagrafenazionale.interno.it/ tramite Spid e compilando il format proposto.

Alla dichiarazione deve sempre essere allegata copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che insieme a lui cambiano la residenza.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
In mancanza, deve essere conferita specifica delega a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata).

CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE

a) Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
b) In caso di convivenza anagrafica (insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione deve essere resa dal “Responsabile della Convivenza”.

REQUISITI

a) Dimora abituale nel territorio del comune, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione;
b) Regolarità del soggiorno (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea).

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *.
L’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno.
In caso di dubbio circa la corretta indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe per verificare la correttezza formale e la completezza dell’indirizzo stesso.

DOCUMENTI RICHIESTI

1) Dichiarazione anagrafica, su modello allegato, sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni. In mancanza, deve essere conferita specifica delega a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata).
2) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente trasferiscono la residenza;
3) Codice fiscale di tutti i componenti della famiglia che richiedono la residenza;
4) Indicazione del possesso della patente di guida italiana e del possesso di mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati alle persone che chiedono il cambio di residenza. Tale dato verrà trasmesso, al momento della variazione anagrafica, alla Motorizzazione Civile e sarà cura dell’utente provvedere a scaricare dal sito della stessa, l’aggiornamento della residenza per patente e carta di circolazione, poiché dal 2020 non è più prevista la trasmissione degli adesivi.
5) In caso di trasferimento dall’estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, occorre esibire documenti originali che ne dimostrino la composizione. Detti documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza e devono essere in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione. Per gli stranieri oltre al passaporto e al documento di riconoscimento in corso di validità:
6) Permesso di soggiorno in corso di validità INDISPENSABILE IN CASO DI PRIMA ISCRIZIONE o fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestanti l’avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge, in caso di variazione di abitazione o cambio residenza con provenienza da altra città italiana;
7) Nel caso di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre esibire: il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione; oppure la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso soggiorno.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A.

I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato B.

Si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).

La decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

L’Ufficiale di Anagrafe, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, e sarà invitato contestualmente a presentare entro dieci giorni per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Detta comunicazione interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Sportello Anagrafe - tel. 0783 791458-452

Uffici

Ufficio anagrafe
Piazza Eleonora d'Arborea, 44, 09170 Oristano OR, Italia
Piano terra

Orari:
Dal lunedì al venerdì mattina: dalle ore 9:00 alle ore 11:45
Martedì pomeriggio su appuntamento: dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Telefono: +39 0783 791 450-452-458-453-247

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Ultimo aggiornamento

27/04/2023, 15:35