Ordinanza - Entro il 31 marzo la manutenzione delle strade vicinali
L’ordinanza detta le prescrizioni cui attenersi per la cura del territorio con interventi manutentivi atti ad evitare situazioni che danneggiano le carreggiate stradali
Data:
28 gennaio 2019
Entro il 31 marzo i proprietari, o gli aventi diritto, dei fondi posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico (di cui all’elenco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2015) devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della carreggiata stradale e delle banchine stradali dei tratti di strada vicinale presso la quale risultano frontisti e utilizzatori.
Lo stabilisce un’ordinanza del dirigente dei Settori Lavori pubblici, manutenzioni e sviluppo del territorio del Comune di Oristano, Giuseppe Pinna, che detta una serie di prescrizioni alle quali attenersi per favorire la cura del territorio con interventi manutentivi atti ad evitare situazioni che danneggiano gravemente le carreggiate stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale delle zone rurali.
Tra le regole queste:
· I fondi confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico devono essere arati e coltivati alla distanza minima di 1,50 mt dal ciglio esterno del fosso o cunetta stradale ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe (scarpate delimitanti le cunette). Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ed in particolare gli artt. 16 e 17;
· Mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o cunetta o del piano viabile ed inoltre mantenere sgombri i fossi e canali da detriti, piante, ricrescite di siepi e frangivento e dalla terra che vi fosse eventualmente franata in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
· Provvedere entro il 30 aprile e 30 ottobre di ogni anno, alla manutenzione dei fossi o cunette stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento delle acque, pulire gli imbocchi intubati e rimuovere ogni materiale depositato;
· Effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono sulla strada oltre proprietà privata;
· Effettuare la continua pulizia delle carreggiate stradali, banchine, passaggi pedonali dalla ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata;
· Conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
L’ordinanza stabilisce anche che alla manutenzione ordinaria e straordinaria della carreggiata stradale e delle banchine stradali dei tratti di strada vicinale presso la quale risultano frontisti e utilizzatori si debba provvedere tramite:
- Semplice sistemazione della carreggiata stradale e relative banchine tramite mezzo meccanico (greder) per la eliminazione di buche, avvallamenti stradali, spargimento di accumuli di materiali e contestuale regolarizzazione delle pendenze per un efficace allontanamento delle acque meteoriche; regolarizzazione e sistemazione delle banchine, rullatura finale di tutta l’area di intervento;
- Dove necessario: ricarica della carreggiata stradale con materiale o altro materiale idoneo per il ripristino del fondo e contestuale correzione delle pendenze per consentire un valido ed efficace allontanamento delle acque dalla carreggiata stradale e ripristino omogeneo del piano viabile;
- Pulizia, sistemazione e ripristino di banchina stradale dal limite della carreggiata al limite della cunetta o limite recinzione dei terreni confinanti o limite canali di dreno del Consorzio di Bonifica, tramite asportazione delle vegetazioni, radici, ricarica di materiale arido, risagomatura e compattamento onde ottenere anche in questo caso un idoneo allontanamento delle acque riversanti nella carreggiata;
- Ripristino delle cunette a sezione trapezia tramite estirpazione delle vegetazioni e risagomatura con mezzo meccanico oppure rifacimento parziale o totale nei punti in cui necessita la nuova realizzazione.
L’ordinanza precisa “che le spese sostenute per la quota del 50% saranno a carico del Comune che provvederà al rimborso in seguito a regolare preventiva istanza, verifica della effettiva realizzazione delle opere e regolare rendiconto documentale delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità dal Regolamento Comunale. In caso di inosservanza, sarà facoltà del Comune, trascorsi inutilmente i termini, procedere d’ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per attuare i lavori necessari a spese degli inadempienti”.
Allegati
Ultimo aggiornamento
29/03/2022, 18:19
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