Elezioni europee - Italia al voto sabato 8 e domenica 9 giugno

Seggi aperti l'8 giugno (dalle 15 alle 23) e il 9 giugno (dalle 7 alle 23). Le operazioni di scrutinio iniziano alle 23 di domenica 9 giugno, alla chiusura dei seggi

Data:
07 giugno 2024

In Italia, alle decime elezioni del Parlamento europeo possono partecipare 51.198.828 elettori (24.898.789 uomini e 26.300.039 donne), di cui 1.670.889 all’estero.

Le votazioni si svolgeranno nei seggi sul territorio nazionale sabato 8 giugno (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle 23), mentre nelle sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari italiani nel territorio dell’Unione europea le votazioni si svolgeranno il 7 e 8 giugno, nei vari orari previsti per ciascuno Stato membro.

Le operazioni di scrutinio iniziano alle 23 di domenica 9 giugno, alla chiusura dei seggi.

Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, che ha sede a Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio) e Lussemburgo, è l'organo legislativo dell'Unione europea, eletto direttamente dai cittadini dell'Unione ogni cinque anni. Attualmente è formato da 705 membri e per la prossima decima legislatura, dopo l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, diventeranno 720.
Il numero totale dei seggi del Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente e l’assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro, rispecchiando nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri.
Le procedure per eleggere il Parlamento europeo sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce alcuni princìpi comuni per tutti gli Stati membri dell’UE, sia da disposizioni nazionali specifiche, che variano da uno Stato membro all'altro.
L’Atto principale che ha sancito l’elezione diretta del Parlamento europeo è l’Atto di Bruxelles (o “Atto elettorale” o “Legge elettorale europea”), firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976.
Tale Atto, oltre a prevedere l’elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti dell’Assemblea, ha fissato alcuni princìpi comuni riguardanti la durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri dei parlamentari europei (eurodeputati), rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.
L’Atto di Bruxelles è stato successivamente modificato nel 2002 introducendo alcune importanti innovazioni che possono essere così sintetizzate:

  • l’elezione di tipo proporzionale;
  • la possibilità di fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi;
  • la possibilità di fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale;
  • l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale;
  • la disciplina della vacanza dei seggi.

Le ultime modifiche all'Atto elettorale del 1976 sono state introdotte nel 2018 con le disposizioni riguardanti la possibilità di esprimere il voto con diverse modalità (voto anticipato, elettronico, via internet e per corrispondenza), l’introduzione di soglie minime per l'attribuzione dei seggi, la protezione dei dati personali, la penalizzazione del "doppio voto", il voto in Paesi terzi e la possibilità di dare visibilità ai partiti politici europei sulle schede elettorali.
In particolare viene previsto:

  • una soglia minima per l’attribuzione dei seggi non inferiore al 2% e non superiore al 5% dei voti validi negli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale (unica circoscrizione);
  • il termine di almeno tre settimane prima della data di voto fissata dallo Stato membro interessato per la presentazione delle candidature, se previsto da disposizioni nazionali;
  • la possibilità di apporre sulle schede elettorali dello Stato membro il nome o il logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato;
  • la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet per le elezioni del Parlamento europeo;
  • la possibilità per gli Stati membri, secondo le proprie procedure elettorali nazionali, di consentire il voto dei propri cittadini residenti in Paesi terzi;
  • la nomina di un’Autorità nazionale “di contatto” responsabile dello scambio di dati sugli elettori e sui candidati tra tutti gli Stati membri.

I principi comuni a tutti gli Stati membri, previsti dal trattato di Amsterdam del 1° maggio 1999, stabiliscono, tra l’altro, il principio di rappresentanza proporzionale e talune incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.
Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra la mattina di giovedì e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell’ambito di tale periodo, le date e gli orari destinati alla consultazione elettorale (artt. 9 e 10 dell’Atto di Bruxelles).

La procedura elettorale

La procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali che possono tener conto delle particolarità negli Stati membri; queste, però, non devono pregiudicare nel complesso il carattere proporzionale del voto.
In ciascuno Stato membro dell’Unione europea, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

Il voto in Italia

I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
Si tratta di un sistema elettorale proporzionale puro con soglia di sbarramento del 4% e possibilità per l’elettore di esprimere nella scheda di votazione fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza.
Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l’età minima è di 25 anni.
Le candidature si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovraregionale ed un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.
Le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.
Nelle sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari italiani nel territorio degli altri Stati membri dell’UE si vota nei giorni di venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno 2024.
I 76 seggi assegnati all’Italia sono distribuiti nelle 5 circoscrizioni territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale, in proporzione alla popolazione legale di ogni circoscrizione.
I seggi in Italia sono ripartiti su base nazionale (nel collegio unico nazionale) tra le liste concorrenti, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi (soglia di sbarramento), proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna di esse, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni lista, gli stessi vengono, successivamente, distribuiti nelle singole circoscrizioni.
Determinato il numero dei seggi spettanti ad ogni lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti, all’interno di ciascuna lista ed entro i limiti dei seggi ad essa spettanti, i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze.
Nel caso di gruppo di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto non meno di 50.000 preferenze.
Lista di minoranza linguistica - Ciascuna delle liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata dal partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione, così come risulta dall’ultimo censimento permanente della popolazione al 31 dicembre 2021.
L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, dividendo il numero degli abitanti della Repubblica Italiana per il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (76) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Come si vota

Il voto è espresso:

  • tracciando un segno sul simbolo della lista preferita senza esprimere preferenze. Il voto è valido a favore della lista;
  • tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista preferita senza esprimere preferenze. Il voto è valido a favore della lista;
  • scrivendo sulla riga il cognome, o il nome e cognome, del candidato (uomo o donna) della lista preferita e tracciando un segno sul simbolo della lista medesima. Il voto è valido a favore della lista e del candidato scelto (figura 5);
  • scrivendo sulla riga i cognomi, o i nomi e cognomi, di due candidati, fino ad un massimo di tre, aventi genere diverso (uomo - donna, o viceversa; uomo – donna – uomo; donna – donna – uomo o viceversa), della lista preferita e tracciando un segno sul simbolo della lista medesima. Il voto è valido a favore della lista e dei candidati scelti.

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Ultimo aggiornamento

09/06/2024, 10:48